Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8640 del 09/04/2018 (Rv. 648573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Giudizio civile - Fallimento della parte costituita - Effetti - Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo - Conoscenza di fatto - Irrilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l.fall. (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è necessaria la conoscenza "legale" dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riassunzione del processo calcolando il relativo termine dalla notifica della citazione direttamente alla curatela – ciò che, secondo la Corte d'appello, dimostrava la conoscenza del fallimento – anziché dalla dichiarazione in udienza del procuratore della società fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)