Sez. 3 - , Ordinanza n. 6398 del 15/03/2018 (Rv. 648424 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l. fall. - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Configurabilità - Modalità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
In caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l.fall., al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente che dell'evento interruttivo, rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio abbia avuto conoscenza formalmente legale (cioè acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che tale conoscenza abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in se considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della legale conoscenza dell'evento interruttivo, la circostanza che lo stesso fosse stato formalmente appreso dalla parte interessata alla prosecuzione, a mezzo del proprio procuratore, in un giudizio in cui era rappresentata da un difensore diverso da quello che la assisteva nel processo in cui l'evento medesimo era destinato a produrre effetti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)