diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1057 del 18/01/2008 (Rv. 601554 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Presunzione di frode fiscale - Operatività - Presupposti.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601554-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di I.V.A., ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, non basta a fondare l'ipotesi di frode fiscale l'elencazione dei dati di fatto noti e la constatazione della correttezza dell'accertamento, ma occorre esplicitare chiaramente le presunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 2729 cod. civ. e, più specificamente, dall'art. 54, secondo comma, u.p., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ossia le logiche conclusioni desumibili dai fatti accertati in consonanza con i risultati delle indagini di polizia tributaria, al fine di rendere manifesta l'esistenza e l'effettiva consistenza di un evento di danno per l'erario, costituito dall'evasione o dall'elusione di un tributo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)