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Sez. 5, Sentenza n. 1569 del 24/01/2007 (Rv. 595302 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Inesistenza risultante da dichiarazioni di terzi in sede penale - Insufficienza ai fini dell'accertamento induttivo - Esclusione - Verifica della documentazione acquisita - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595302-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di importi documentati da fatture relative ad operazioni di cui risulti in modo certo e diretto l'inesistenza, in quanto poste in essere con ditte costituite ai soli fini della creazione di falsi documenti contabili, la mera circostanza che detta inesistenza emerga da dichiarazioni rese da terzi in sede penale non è sufficiente a far escludere la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, in quanto, spettando alla commissione tributaria valutare la fondatezza della pretesa tributaria, indipendentemente da eventuali riscontri penalistici, occorre che la stessa sia ulteriormente verificata, al fine di accertare l'entità delle riprese effettuate, non potendosi consentire, in presenza di un sicuro utilizzo di documentazione apparente, la rinuncia da parte del giudice di merito ad una verifica della reale portata di tale documentazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)