Sez. 2, Sentenza n. 12702 del 30/08/2002 (Rv. 557204 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Emissione - Assegnazione alle parti di un termine per l'introduzione del giudizio di merito - Natura - Portata - Conseguenze - Mancata assegnazione alle parti di un termine per l'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
In materia di procedimento possessorio, il provvedimento emesso a chiusura della fase interdittale, con il quale (seppure erroneamente, stante la non estensibilità, al procedimento possessorio, di una norma quale quella di cui all'art. 669 "nonies" cod. proc. civ., dettata in tema di procedimenti cautelari) il giudice si limiti a fissare il termine per l'inizio della causa di merito e non fissi l'udienza per la trattazione della causa di merito innanzi a sè, va qualificato come ordinanza interdittale, posto che, rispetto alla sua possibile qualificazione in termini di sentenza concludente l'intero processo, si rende inconciliabile l'avvenuta fissazione di un tal termine. Dalla ricordata inapplicabilità dell'art. 669 "octies" cod. proc. civ., conseguono anche quella dell'art. 660 "nonies" cod. proc. civ., (sanzionante con l'inefficacia dell'ordinanza, la mancata riassunzione nel termine fissato) nonché l'improponibilità - rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità - dell'eventuale domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento interdittale. In tali casi - peraltro - la mancata fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito si rende nondimeno rimediabile attraverso l'adozione di un provvedimento integrativo dell'ordinanza, da emettersi, su istanza di parte o anche d'ufficio, da parte dello stesso giudice, nel termine perentorio di cui all'art. 289 cod. proc. civ., da ritenersi applicabile alla fattispecie in via analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)