Sez. U, Sentenza n. 4289 del 22/07/1982 (Rv. 422268 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PREZZO DELLA COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI DA TRASPORTARSI DA UNO STATO ALL'ALTRO - LUOGO DI ESECUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI EX ART. 59 DELLA LEGGE UNIFORME SULLE VENDITE INTERNAZIONALI - APPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PREZZO DELLA COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI DA TRASPORTARSI DA UNO STATO ALL'ALTRO - LUOGO DI ESECUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI EX ART. 59 DELLA LEGGE UNIFORME SULLE VENDITE INTERNAZIONALI - APPLICABILITÀ.*
Il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, la cui individuazione nel territorio dello stato italiano comporta, in applicazione dell'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, la Competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda proposta nei confronti dello straniero, va determinato, quando si tratti del prezzo della compravendita di beni mobili da trasportarsi da uno stato all'altro, in base ai criteri fissati dall'art. 59 della legge uniforme sulle vendite internazionali adottata con la convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816 (Sede del venditore, o luogo della sua abituale residenza, o luogo della consegna della cosa o dei documenti. (V 4260/80, mass n 408130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 4, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)