Sez. U, Sentenza n. 219 del 16/01/1986 (Rv. 443857 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CITTADINO ITALIANO, DOMICILIATO IN ITALIA - NEI CONFRONTI DI CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - AZIONE DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTO DEL CONVENUTO ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CITTADINO ITALIANO, DOMICILIATO IN ITALIA - NEI CONFRONTI DI CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - AZIONE DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTO DEL CONVENUTO ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Nella controversia promossa da cittadino italiano, domiciliato in Italia, nei confronti di cittadino della Repubblica Federale di Germania, per chiedere la risoluzione di contratto di compravendita di cose mobili a seguito dell'inadempienza del convenuto all'Obbligo di pagamento del prezzo, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, di cui all'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), e tenendo conto che tale luogo, da individuarsi in relazione alla obbligazione posta a fondamento della domanda risolutoria, cioè quella di pagamento del prezzo (sentenze della Corte di giustizia della CEE nn. 12 e 14 del 1976), si identifica nel centro degli affari del venditore, ai sensi dell'art. 59 della convenzione dell'Aja sulle vendite internazionali di mobili dell'1 luglio 1964 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816). (V 3146/83, mass n 428057; (V 4289/82, mass n 422268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)