Sez. L, Sentenza n. 6053 del 11/11/1980 (Rv. 409824 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SU ACCORDO DELLE PARTI - INDENNITA DI PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SU ACCORDO DELLE PARTI - INDENNITA DI PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
A differenza dell'indennita di anzianita che spetta unicamente al lavoratore per il solo fatto che ha reso, nel passato, una certa prestazione, l'indennita di preavviso e prevista a favore di entrambe le parti del rapporto quando vi sia uno scioglimento del vincolo immediato e ingiustificato. Tale indennita non spetta pertanto quando lo scioglimento immediato sia voluto da entrambe le parti, per cui ciascuna di esse, come ha mostrato di non avere interesse al preavviso, non e tenuta a darlo all'altra. (V 4665/79, mass n 401209; (V 1026/79, mass n 397221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)