Sez. L, Sentenza n. 4665 del 10/08/1979 (Rv. 401209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE UNILATERALE DEL PERIODO DI PREAVVISO EFFETTUATA DALLA PARTE ORIGINARIAMENTE NON RECEDENTE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE ALL'ALTRA PARTE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DEROGABILITA - FATTISPECIE (CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ART 16 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 12 FEBBRAIO 1969 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DI AUTOTRASPORTI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE UNILATERALE DEL PERIODO DI PREAVVISO EFFETTUATA DALLA PARTE ORIGINARIAMENTE NON RECEDENTE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE ALL'ALTRA PARTE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DEROGABILITA - FATTISPECIE (CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ART 16 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 12 FEBBRAIO 1969 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DI AUTOTRASPORTI).*
Il principio per cui il preavviso di recesso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del contratto, con la conseguenza che l'interruzione unilaterale del periodo di preavviso, operata dalla parte originariamente non recedente, la obbliga a corrispondere all'altra parte l'indennita sostitutiva del preavviso, prevista dall'art 2118 cod civ, puo essere derogato per accordo delle parti, se esse, prima della scadenza, pattuiscono l'esonero immediato degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni. (in applicazione di tale principio, e stata ritenuta corretta l'interpretazione del giudice di merito che ha giudicato legittima la clausola contenuta nell'art 16 del CCNL 12 febbraio 1969 per i dipendenti da imprese di autotrasporti che prevede la facolta della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da cio derivi l'Obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 12/02/1969 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)