Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 27/02/1979 (Rv. 397520 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DELLA DEBENZA DELL'IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI SUL PRESUPPOSTO DELLA NON UBICAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE IMPOSITORE DI ALCUNE DELLE AREE DI SUA PROPRIETA - ACCORDO TRA CONTRIBUENTE E COMUNE CONSISTENTE NEL VERSAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA A DEFINIZIONE DI OGNI PENDENZA - CONCORDATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - NULLITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DELLA DEBENZA DELL'IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI SUL PRESUPPOSTO DELLA NON UBICAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE IMPOSITORE DI ALCUNE DELLE AREE DI SUA PROPRIETA - ACCORDO TRA CONTRIBUENTE E COMUNE CONSISTENTE NEL VERSAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA A DEFINIZIONE DI OGNI PENDENZA - CONCORDATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - NULLITA.*
Il cosiddetto "concordato", stipulato dal contribuente prima della sopravvenuta riforma tributaria, e un atto di accertamento che si caratterizza per il riconoscimento, da parte dell'obbligato, dell'esattezza della base imponibile: esso resta, percio, pur sempre un atto di accertamento autoritativo, con il quale viene sostituito unilateralmente un precedente accertamento illegittimo a causa dell'inesatta Determinazione del valore imponibile, trovando l'adesione del contribuente il suo campo di esplicazione esclusivo nell'esatta Determinazione della base imponibile, senza che venga in discussione la debenza del tributo e la sussistenza della potesta tributaria dell'ente impositore. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia instaurato un giudizio, negando di poter sottostare all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili poiche le aree di sua proprieta, con valore superiore ai cento milioni, non ricadono tutte nel territorio del comune impositore, la contestazione, cosi delineata, non cade sulla esattezza della base imponibile, ma coinvolge radicalmente la stessa sussistenza della potesta impositiva rispetto alla situazione di possidenza di beni del contribuente nell'ambito territoriale del comune impositore, e pertanto l'accordo con il quale viene definita ogni pendenza con il versamento di una determinata somma da parte del contribuente da luogo non gia ad un "concordato", bensi ad una vera e propria transazione, la quale, avendo a oggetto il credito tributario, e quindi diritti indisponibili, e radicalmente nulla a norma dell'art 1966 cod civ. (V 883/75, mass n 374267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)