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Sez. 2, Sentenza n. 5127 del 25/10/1983 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164577 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATO PROPRIO - CONCORSO DI TERZO ESTRANEO - CONDIZIONI - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ ANCHE AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164577-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATO PROPRIO - CONCORSO DI TERZO ESTRANEO - CONDIZIONI - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ ANCHE AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ.*

La responsabilità penale per il reato di bancarotta può configurarsi, a titolo di concorso, a carico anche di persona estranea al fallimento, a condizione che la stessa abbia agito con la volontà e consapevolezza di aiutare l'imprenditore ad eludere o vanificare gli adempimenti predisposti dalla legge a garanzia degli interessi dei creditori, e che la cooperazione col fallito sia stata efficiente ai fini dell'evento. Qualora, poi, il terzo estraneo sia stato amministratore di fatto, la sua responsabilità può sussistere anche se il fallito o coloro che avevano la rappresentanza legale dell'azienda siano stati ritenuti estranei alle attività integratrici del reato di bancarotta fraudolenta. (Conf mass n 152254; (Conf mass n 153256; (Conf mass n 155272).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)