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Sez. 3, Sentenza n. 26095 del 21/05/2025 Cc. (dep. 16/07/2025) Rv. 288489-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Natura - Indicazione - Atti simulati o fraudolenti - Valutazione dell'idoneità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288489-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avente natura di reato di pericolo concreto, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti posti in essere per occultare i beni propri o altrui onde sottrarsi al pagamento del debito tributario risultino idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, alla stregua di un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario. (Fattispecie relativa a un debito tributario dell'importo di diciotto milioni di euro, in cui la Corte ha escluso la sussistenza del pericolo a fronte di un patrimonio complessivo del contribuente stimato in circa ventinove milioni di euro).

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)