Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 24/02/2016 Cc. (dep. 01/04/2016) Rv. 266771 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Atti di disposizione del patrimonio volti alla sottrazione al debito tributario - Idoneità degli atti - Valutazione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. (Fattispecie di vendita di una particella immobiliare a società svizzera con soci non identificabili, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sussistente il "fumus" del reato, senza motivare in ordine all'effettivo carattere simulato della predetta operazione immobiliare e alle conseguenze derivanti dalla stessa sulla capienza del patrimonio complessivo dell'indagata, rispetto alle pretese dell'Erario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)