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Sez. L, Sentenza n. 1788 del 26/01/2011 (Rv. 616227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Gravità del comportamento e lesione del vincolo fiduciario - Valutazione - Spettanza al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Prova del dolo - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a licenziamento di casellante autostradale.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l'entità della violazione commessa e l'intensità dell'elemento soggettivo), è compito del giudice di merito che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. In particolare, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, la prova della sussistenza dei fatti addebitati nella loro materialità è insufficiente e l'onere datoriale di provare la sussistenza dei detti fatti si estende alla prova del dolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto che non sussistevano elementi idonei a dedurre il dolo del casellante autostradale al quale era stata addebitata la mancata restituzione agli utenti delle differenze di somme dovute per il pagamento dei pedaggi, essendo il fatto compatibile anche con una condotta colposa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)