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Sez. L, Sentenza n. 4368 del 23/02/2009 (Rv. 607244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giusta causa di licenziamento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Portata - Prova della materialità del fatto e dell'elemento psicologico del lavoratore - Necessità - Prova di una esimente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di un dipendente di un supermercato - cui era stato addebitato di aver favorito un cliente battendo uno scontrino non fiscale per importo inferiore a quello della merce, omettendo inoltre di inserire alcuni prodotti e forzando per altri manualmente il prezzo - in quanto, non avendo il datore di lavoro fornito la prova della malafede del lavoratore, il fatto poteva ascriversi ad errore)

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)