Sez. L, Sentenza n. 21965 del 19/10/2007 (Rv. 599498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra addebito e sanzione inflitta - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, in forza di congrua motivazione, aveva ritenuto che fosse proporzionata la sanzione del licenziamento per l'addebito al lavoratore di aver effettuato taluni prelievi di denaro per uso proprio con la carta di credito messa a disposizione dall'azienda per uso aziendale, e ciò in ragione non tanto del fatto materiale dei prelievi e della loro entità, quanto piuttosto della circostanza - idonea, di per sé, a determinare il venir meno dell'affidamento riposto dall'azienda sull'operato del proprio dipendente - del mancato tempestivo avvertimento del datore di lavoro sull'effettuazione dei predetti prelievi, i cui importi erano stati rimborsati dal dipendente soltanto dopo che l'illecito era venuto a conoscenza dello stesso datore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)