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Sez. 3, Sentenza n. 2780 del 16/01/1997 Ud. (dep. 22/03/1997) Rv. 207371 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Soggetti indicati nell'art.6 legge n.47 del 1985 - Diversi dal proprietario - Godimento dei benefici penali - Presentazione di autonoma domanda di oblazione oltre al versamento della somma dovuta - Necessità - Fattispecie: direttore dei lavori.
Stato
decisa il 1997-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207371-01

EDILIZIA - IN GENERE

Per il disposto dell'art.38, quinto comma, legge 28 febbraio 1985, n.47, i soggetti diversi dal proprietario, indicati nell'art.6 stessa legge, e quindi anche il direttore dei lavori, possono godere dei benefici penali del condono edilizio solo se, oltre al versamento della somma dovuta, presentano autonoma domanda di oblazione con le modalità descritte dall'art.35 citata legge n.47 del 1985. Una tale domanda, la quale è imposta al fine di consentire un efficace controllo sull'entità dell'abuso edilizio commesso, è atto formale che non ammette equipollenti, anche in considerazione dei documenti che a norma del sopra citato art.35 alla stessa devono essere allegati, per cui, se essa non è stata presentata, l'interessato non può beneficiare del condono edilizio, anche se ha versato la somma dovuta a titolo di oblazione ed anche se il proprietario della costruzione abusiva ha presentato domanda di concessione in sanatoria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato - direttore dei lavori chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 20 lett.b) legge n. 47 del 1985 - aveva lamentato la mancata sospensione del procedimento, dato che egli, sebbene non avesse presentato domanda di condono edilizio, aveva versato la somma dovuta a titolo di oblazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)