Sez. 3, Sentenza n. 401 del 29/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203908 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Estinzione del reato per oblazione - Domanda e versamento dell'oblazione effettuato da persona diversa dallo imputato - Estinzione del reato contestato a quest'ultimo - Esclusione - Ragione.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, la domanda ed il pagamento della oblazione da parte di persona diversa dall'imputato in nessun modo può giovare a quest'ultimo sia per il carattere personale della causa estintiva secondo quanto previsto dall'art. 182 cod. pen., sia per l'espresso disposto dell'art. 38 comma quinto legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che fa riferimento ai soggetti indicati dall'art. 6 della legge e cioè il titolare della concessione, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori). Ciò è confermato dalla natura anche fiscale della sanatoria e dalla possibilità, prevista dagli articoli 34 e 36 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 di fruire di sconti e dilazioni in relazione a qualità o condizioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso potrebbe costituire elusione tributaria e potrebbe integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 della legge 47/85 e 39 comma quarto, ultima parte, legge 724/94.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 36 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Cod. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)