Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 02/03/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 200923 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persone diverse dagli imputati - Vantaggio per questi ultimi - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, quinto comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Ciò è avvalorato dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 legge n. 47 del 1985 e 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di esclusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 legge n. 47 del 1985 ed all'art. 39, comma quarto, ultima parte legge n. 724 del 1994.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 182, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 36 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/01/1995 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)