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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36879 del 26/11/2021 (Rv. 662937 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di calcolo - Individuazione - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662937-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contributo ENPAM del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l'individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 119, DPR 23/03/1988 num. 120, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)