Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina - che a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi sui quali si fonda - non si applica il disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, atteso che, dopo la riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247 del 2012, anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)