Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 29/01/2025 (Rv. 673628-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Professionisti iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Contributi ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Obbligo di versamento, da parte della struttura convenzionata con il SSN, dei contributi previdenziali a carico dei professionisti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.
Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)