Sez. 2, Sentenza n. 5267 del 15/11/1978 (Rv. 395038 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI - FUNZIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL CORTILE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI - FUNZIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL CORTILE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
I cortili, la cui funzione e di dare aria e luce agli appartamenti o piani dell'edificio, sono annoverati fra le parti per cui l'art 1117 cod civ stabilisce una presunzione di comunione fondata sulla obiettiva attitudine funzionale al servizio o godimento collettivo, indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione. Questa presunzione, quando opera a favore dell'attore, inverte l'Onere della prova, si che il condomino convenuto, per contrastare la pretesa dell'attore, deve provare la pretesa destinazione del cortile ad uso esclusivo della parte dell'immobile di sua esclusiva appartenenza. (V 673/72, mass n 356763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)