diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 673 del 09/03/1972 (Rv. 356763 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - BENE STRUTTURALMENTE A SERVIZIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL CONDOMINO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PASSAGGIO PENSILE.*
Stato
decisa il 1972-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356763-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - BENE STRUTTURALMENTE A SERVIZIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL CONDOMINO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PASSAGGIO PENSILE.*

La presunzione legale di comunione di tutti i condomini rispetto a talune parti dell'edificio condominiale, ivi comprese quelle nominativamente indicate dall'art 1117 codice civile e quelle che ne abbiano la medesima funzione, si basa sulla loro destinazione all'uso o al godimento comune, risultante da elementi obbiettivi, cioe dall'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo di tutti i condomini. Ne consegue che, quando il bene, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile formante oggetto di una o di piu proprieta singole, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria di tutti i condomini, onde la relativa presunzione resta vinta anche in Mancanza di una specifica risultanza del titolo. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio che precede, ha cassato con rinvio la sentenza dei giudici di merito, che avevano qualificato senz'altro come 'anditò un passetto pensile, munito di ringhiera per consentire l'affaccio nel sottostante cortile, ritenendo che la presunzione di comunione di tale andito, ai sensi dell'art 1117 cod civ, poteva essere vinta solo da un titolo contrario, osservandola gli stessi giudici di merito avrebbero dovuto darsi carico previamente di una adeguata indagine sulle caratteristiche strutturali del passaggio pensile controverso, nonche sulla destinazione di esso alla utilita di tutti i condomini o di uno soltanto di essi, indagine non effettuata). (V 1677'69, mass n 340635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)