Sez. 2, Sentenza n. 3320 del 14/05/1983 (Rv. 428213 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ONORARI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - FISSAZIONE DEI CRITERI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROVVEDIMENTI RELATIVI DEL DETTO ORGANO - NATURA DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PERIODO DELLA "VACATIO LEGIS" - INAPPLICABILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ONORARI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - FISSAZIONE DEI CRITERI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROVVEDIMENTI RELATIVI DEL DETTO ORGANO - NATURA DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PERIODO DELLA "VACATIO LEGIS" - INAPPLICABILITÀ.*
Il compito di stabilire i criteri per la Determinazione degli onorari, delle competenze e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori è stato affidato, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949 n. 536 e dall'articolo unico della legge 7 novembre 1957 n. 1051, al vertice dell'organizzazione professionale il consiglio nazionale forense, che lo esercita per mezzo di Atti di natura regolamentare, recepiti in decreti del ministero di grazia e giustizia, investito dalla vigilanza sulla professione. Tali Atti, emanati da un'autorità non statale in forza di un potere normativo che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità del secondo comma dell'art. 3 delle preleggi, non sono trasformati in regolamenti governativi dai decreti ministeriali di approvazione, essendo questi emanati nell'Esercizio di un potere di semplice controllo, per cui, anche se debbono essere pubblicati sulla G.U., non sono assoggettati al periodo di vacatio legis previsto per le leggi e i regolamenti governativi, né ad altro termine, così da risultare immediatamente applicabili. (V 2981/75, mass n 377075; (V 2439/61).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 536 art. 1 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)