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Sez. L, Sentenza n. 3030 del 10/04/1990 (Rv. 466571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA NUMERICA CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE IMPIEGATIZIE OD OPERAIA - AVVIAMENTO DI LAVORATORI DI CATEGORIA DIVERSE - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA NUMERICA CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE IMPIEGATIZIE OD OPERAIA - AVVIAMENTO DI LAVORATORI DI CATEGORIA DIVERSE - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*

Nel sistema del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 482 del 1968, il datore di lavoro, anche se non può pretendere che i lavoratori avviati siano in possesso di particolari attitudini o qualificazioni professionali (tranne l'eccezionale ipotesi della richiesta nominativa ex art. 16, comma sesto, della stessa legge), può tuttavia sollecitare, mediante la richiesta numerica, l'avviamento di lavoratori indicando la categoria, impiegatizia od operaia, delle mansioni da affidare ai lavoratori medesimi, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza dei lavoratori avviati, il datore di lavoro assegnatario può rifiutarne l'assunzione opponendo l'illegittimità dell'avviamento. (V 5828/87, mass n 454222; (V 4608/86, mass n 447334).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)