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Sez. U, Sentenza n. 3337 del 20/04/1990 (Rv. 466769 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUARTIERE GENERALE FORZE ALLEATE SEDE EUROPA - PERSONALE CIVILE A STATUTO LOCALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DI REGOLAMENTI INTERNI DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466769-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUARTIERE GENERALE FORZE ALLEATE SEDE EUROPA - PERSONALE CIVILE A STATUTO LOCALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DI REGOLAMENTI INTERNI DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a controversia promossa contro l'H.A.F.S.e. (quartier generale forze alleate Sud Europa) e relativa a rapporti di lavoro di personale civile "a statuto locale", non dà luogo a questione di giurisdizione del giudice italiano - quale risultante dall'art. 8 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, stipulato tra il comando supremo allegato in Europa e il governo italiano, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 - ma a questione di merito, non deducibile con istanza di regolamento di giurisdizione, la contestazione dell'applicabilità da parte di detto giudice dei regolamenti interni dell'H.A.F.S.e. Oltre che dei contratti collettivi italiani. (V 4637/88, mass n 459524; (V 2549/88, mass n 458293).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)