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Sez. 2, Sentenza n. 798 del 18/02/1978 (Rv. 390128 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - ORDINANZA DEFINITIVA DEL PROCEDIMENTO CAMERALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E L'ESECUTIVITA DEL DECRETO OPPOSTO).*
Stato
decisa il 1978-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390128-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - ORDINANZA DEFINITIVA DEL PROCEDIMENTO CAMERALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E L'ESECUTIVITA DEL DECRETO OPPOSTO).*

Nel procedimento camerale previsto dall'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, per decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo per onorari di avvocato, solo l'ordinanza che decide il merito della opposizione e, comunque, definisce il giudizio, e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (nella specie il ricorso era stato proposto contro l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di Estinzione del giudizio e l'esecutivita del decreto ingiuntivo opposto).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)