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Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010 (Rv. 611573 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocati secondo il procedimento previsto dall'art. 30 della legge n. 794 del 1942 - Definizione del giudizio con ordinanza - Impugnazione - Ammissibilità del solo ricorso straordinario ex art. 111, comma settimo, Cost.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611573-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE

Nel procedimento camerale previsto dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocato, l'ordinanza che decide il merito dell'opposizione stessa e che, comunque, definisce il giudizio, è impugnabile solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., essendo qualificata inoppugnabile dalla legge, ovvero dal medesimo art. 30 citato.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)