Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 06/03/2006 (Rv. 587394 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Disciplina - Estensione alle cessioni o locazioni di una sola parte dell'immobile comunque collegate alle cessione o locazione dell'azienda o di un suo ramo - Ammissibilità - Applicabilità al caso di cessione di un "punto vendita" di un'unica azienda - Esclusione - Valutazione relativa all'individuazione del tipo di cessione - Rimessione al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
L'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che consente al conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore se insieme venga locata o ceduta l'azienda, si riferisce anche alle cessioni o locazioni di una sola parte dell'immobile comunque collegate alla cessione o locazione dell'azienda o di un suo ramo e, perciò, capaci di attuare l'interesse alla conservazione dell'azienda; diversamente, mancando il perseguimento di quest'ultima funzione, la predetta norma non si applica nel caso di cessione di un "punto di vendita" di un'unica azienda, ove nell'immobile ceduto sia stata esercitata la vendita di articoli che il cedente continui ad effettuare in altro locale. La valutazione circa la sussistenza dell'autonomia organizzativa dell'attività svolta in un locale rispetto a quella esercitata in altro locale e delle altre conferenti circostanze idonee in funzione della configurabilità o meno della cessione di un "ramo di azienda" (anziché di un "punto vendita" di un'unica azienda) involge apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito che, ove adeguatamente motivati, rimangono incensurabili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)