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Sez. 2, Sentenza n. 27286 del 09/12/2005 (Rv. 586083 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Trasferimento parziale dei beni aziendali - Trasferimento d'azienda - Configurabilità - Condizioni - Attitudine all'esercizio dell'impresa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586083-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Ai fini del trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, facendo corretta applicazione dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale, non aveva ravvisato tale attitudine né sotto il profilo oggettivo - a causa dell'esclusione dalla cessione di gran parte degli elementi aziendali e dell'omessa specificazione dei macchinari oggetto del trasferimento - né sotto quello soggettivo - a cagione della mancata indicazione del prezzo dei macchinari e di quello totale della vendita, nonché dell'omessa previsione della successione nei rapporti di lavoro e nei debiti che ineriscono obbligatoriamente alla cessione di un'azienda o di un ramo di essa-).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)