Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31256 del 04/12/2018 (Rv. 651795 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI | Appello - Ragione addotta a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione - Mutamento - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI
L'opposizione all'ingiunzione fiscale (emessa, nella specie, per la riscossione della sanzione amministrativa irrogata per la violazione del codice della strada) integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore. Ne consegue che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura non un'eccezione nuova - proponibile ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - bensì una modificazione della "causa petendi" e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al comma 1 del citato art. 345.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)