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Sez. 1, Sentenza n. 9230 del 23/10/1996 (Rv. 500182 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Opposizione - Gravami - Appello - Ragione addotta a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500182-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)

L'opposizione all'ingiunzione fiscale (emessa, nella specie, nei confronti di una U.S.L. per il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per l'indebita occupazione di immobile appartenente all'amministrazione dello Stato) integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore; con la conseguenza che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura, non un'eccezione nuova - proponibile a norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. - bensì una modificazione della causa petendi e, quindi, della originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al primo comma del citato art. 345. Pertanto, a fronte di una domanda articolata in sede di gravame su motivi aventi ad oggetto la negatoria dell'occupazione senza titolo e la contestazione della determinazione dell'indennizzo, la proposizione in sede di conclusioni di una censura afferente l'indebita utilizzazione recuperatoria della procedura di ingiunzione patrimoniale, costituisce domanda nuova soggetta al regime delle preclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)