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Sez. U, Sentenza n. 1949 del 11/03/1996 (Rv. 496242 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI | Appello - Ragione addotta a sostegno dell' illegittimità dell' ingiunzione - Mutamento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496242-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI

L'opposizione all'ingiunzione fiscale (emessa, nella specie, per la riscossione del sovracanone spettante allo Stato su concessione di derivazione d'acqua a scopo industriale) integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore; con la conseguenza che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura, non un'eccezione nuova - proponibile a norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. -, bensì una modificazione della "causa petendi" e, quindi, della originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al primo comma del citato art. 345.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)