Sez. 3, Sentenza n. 24792 del 08/10/2008 (Rv. 604816 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Sussistenza - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
La sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno é volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro; l'interpretazione di tale volontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)