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Sez. 3, Sentenza n. 17214 del 22/07/2010 (Rv. 614185 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Facoltà delle parti di contestare la corrispondenza tra dati catastali e situazione di fatto dell'immobile - Sussistenza - Conseguenze - Accertamento incidentale di illegittimità dell'atto di classamento - Disapplicazione da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2010-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614185-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, di cui alla disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e avuto riguardo alle norme che attribuiscono rilevanza alle risultanze catastali, ai fini della determinazione del canone, è facoltà delle parti contestare la corrispondenza dei dati catastali alla effettiva situazione di fatto dell'immobile, sia per modificazioni sopravvenute non ancora registrate in catasto, sia per violazione di legge o errori di apprezzamento commessi nel corso del procedimento di classificazione, con la conseguenza che il giudice, il quale accerti incidentalmente l'illegittimità dell'atto amministrativo di classamento, è tenuto a disapplicarlo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)