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Sez. 3, Sentenza n. 14459 del 22/06/2006 (Rv. 590882 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Atto di classamento dell'unità abitativa da parte dell'autorità amministrativa - Mancata corrispondenza alle condizioni di fatto dell'immobile - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Decorrenza della correzione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590882-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In materia di locazione di immobili urbani, il giudice ordinario, al fine di individuare se il contratto concluso tra le parti sia o meno soggetto alla normativa in materia di equo canone, può disapplicare, in via incidentale, l'atto amministrativo di classamento dell'immobile, con effetto dal momento della sussistenza delle condizioni dell'immobile che quel classamento comportano, in caso di ritenuta non corrispondenza tra la categoria catastale assegnata all'immobile e le effettive condizioni del medesimo. Pertanto, qualora, come nella specie, le caratteristiche per l'attribuzione della "corretta" categoria catastale A/9 preesistano al momento della stipulazione del contratto, quest'ultimo resta sottratto alla disciplina di cui agli artt. 12 e ss. legge n. 392/78.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)