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Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 28/03/1984 (Rv. 434104 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - ABBANDONO VOLONTARIO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATARIO ASSEGNATARIO, DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - PERDITA DEL DIRITTO ALLA CESSIONE MEDESIMA.*
Stato
decisa il 1984-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434104-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - ABBANDONO VOLONTARIO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATARIO ASSEGNATARIO, DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - PERDITA DEL DIRITTO ALLA CESSIONE MEDESIMA.*

In tema di edilizia economica e popolare, nella disciplina previgente alla legge 8 agosto 1977 n. 513, il locatario-assegnatario di alloggio, il quale, sia pure dopo aver presentato domanda di cessione in proprietà, lasci volontariamente l'immobile, trasferendo in altro luogo la propria abitazione, perde il diritto alla cessione medesima, a norma dell'art. 16 quinto comma del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, non abrogato, né modificato dalla successiva legge 27 aprile 1962 n. 231. (V 6000/82, mass n 423729; (V 3160/82, mass n 421102).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)