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Sez. 1, Sentenza n. 3689 del 31/05/1986 (Rv. 446572 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446572-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 513, così come sotto la previgente normativa, la revoca dell'assegnazione in locazione, in relazione a determinati fatti sopravvenuti come l'abbandono della abitazione per volontario trasferimento dell'assegnatario, è possibile anche dopo che l'assegnatario abbia fatto domanda di cessione in proprietà, fintantoché non sia stipulato il relativo contratto. (V 3641/85, mass n 441232; (V 5163/84, mass n 436932; (V 2038/84, mass n 434104; (V 6000/82, mass n 423729; (V 2316/79, mass n 398661).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 37, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 8, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)