Sez. L, Sentenza n. 13892 del 11/12/1999 (Rv. 532047 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità - Termine di decadenza di cui all'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 - Decorrenza - Riferimento alla presentazione della domanda e al trascorrere dello spatium deliberandi - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
La decadenza dal diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità di cui all'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, conv. nella legge 1 giugno 1991, n. 166, a differenza della prescrizione che decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei ed è interrotta dalla domanda in via amministrativa, non può decorrere prima che, con la presentazione della relativa domanda amministrativa ed il trascorrere dello spatium deliberandi concesso all'ente, sia consentito rivolgersi al giudice, ancorché con domanda improcedibile per la mancata proposizione del ricorso amministrativo
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)