Sez. L, Sentenza n. 12106 del 18/05/2010 (Rv. 613617 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Iscrizione a più gestioni previdenziali (nella specie INPS e Cassa geometri) - Art. 71 della legge n. 338 del 2000 - Totalizzazione dei periodi contributivi - Conseguenze - Diritto al percepimento "pro quota" della pensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di totalizzazione dei periodi contributivi maturati presso gestioni diverse (nella specie, INPS e Cassa geometri), l'art. 71 della legge n. 338 del 2000 attribuisce all'iscritto a più gestioni previdenziali, nei casi in cui in nessuna di esse raggiunga i requisiti per la pensione di vecchiaia o di inabilità, non solo il diritto a veder compiere dalle gestioni previdenziali, la verifica della sua situazione contributiva, ma anche, ove il cumulo richiesto conduca a risultati utili per il richiedente, il diritto al percepimento "pro quota" della pensione, previo cumulo dei periodi contributivi separatamente riconosciuti nelle diverse gestioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 338 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)