diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2490 del 01/02/2008 (Rv. 601505 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Totalizzazione dei contributi versati a gestioni diverse, ex art. 71 legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Applicabilità ai fini del conseguimento della pensione di invalidità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601505-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Il sistema della totalizzazione dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse, introdotto dall'art. 71 della legge n. 388 del 2000, norma abrogata e sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006, presuppone che il lavoratore non abbia maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni in cui ebbe a versare la contribuzione nel corso della sua vita lavorativa ed è applicabile esclusivamente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità; tale cumulo, infatti, è riconoscibile - in coerenza con il disposto dell'art. 38 Cost. - solo per il conseguimento delle prestazioni essenziali, quali quelle legate alla vecchiaia e all'invalidità lavorativa totale, e non anche per ottenere la pensione di invalidità, che presuppone la persistenza di una ridotta capacità di lavoro e la destinazione ad occupazioni confacenti alle residue attitudini.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 07/02/2003 num. 57, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)