Sez. 2, Sentenza n. 9991 del 24/06/2003 (Rv. 564492 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Applicazione della tariffa professionale per gli arbitri avvocati - D.M. n. 585/94 - Valore della controversia - Rinvio all'art. 12 cod. proc. civ. - Conseguenze.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, l'onorario spettante agli arbitri che siano avvocati va determinato ai sensi degli art. 5 (prestazioni in materia stragiudiziale) e 9 (tabella tariffaria) del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, con previsione di un minimo ed un massimo secondo il valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ. e cioè in base a quella parte del rapporto obbligatorio che è in contestazione. Peraltro, ove la domanda introduttiva del giudizio sia formulata in maniera da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., in ordine all'intero rapporto o ad una determinata parte di esso, ai fini della determinazione del valore della causa, va considerato interamente il valore dell'uno o dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)