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Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 02/03/2001 (Rv. 544332 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione da parte del presidente del tribunale dell'onorario ad avvocati per lo svolgimento di attività quali arbitri - Epoca successiva all'1 aprile 1995 - Riferimento alla tariffa professionale - Necessità.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544332-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)