Sez. 2, Sentenza n. 6513 del 19/05/2000 (Rv. 536694 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Applicazione della tariffa professionale per gli arbitri avvocati - D.M. n. 585/94 - Determinazione equitativa - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In materia di arbitrato l'onorario spettante agli arbitri che siano avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale senza possibilità di far ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. n. 585 del 1994, con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 1993 relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati, prevede all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale ed al punto 9 della relativa tabella tariffaria, gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)