Sez. L, Sentenza n. 6699 del 09/12/1988 (Rv. 460974 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - MISURA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE, DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE PARTITE CONTESTATE E INDICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE VIOLATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - MISURA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE, DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE PARTITE CONTESTATE E INDICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE VIOLATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'impugnazione con appello al riguardo della misura della liquidazione delle spese e dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato non richiede che siano specificate le singole partite contestate e indicate le singole voci della tariffa professionale che sarebbero state violate, dovendo il giudice accertare di ufficio che la liquidazione delle spese dell'avvocato e del procuratore da parte del giudice di primo grado sia stata legittimamente effettuata in base alle tariffe professionali, entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera effettivamente svolta. (V 4562/83, mass n 429440; (V 768/82, mass n 418594; (V 2977/81, mass n 413521).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)