Sez. 1, Sentenza n. 10745 del 28/10/1998 (Rv. 520183 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Commissario giudiziale nominato in sede di concordato preventivo - Compenso - Liquidazione - Criteri di cui al D.M. 28 luglio 1992, n. 570 - Disapplicazione da parte del giudice ordinario per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Legittimità.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Il potere del giudice ordinario di disapplicazione dell'atto amministrativo sussiste, ed è legittimamente esercitato, tutte le volte in cui tale atto incida su materie nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, come nel caso in cui venga disapplicata la norma regolamentare di cui al D.M. n. 570 del 1992, contenente criteri di liquidazione del compenso al commissario giudiziale (nominato in seno alla procedura di concordato preventivo), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)