Sez. L, Sentenza n. 4934 del 04/10/1984 (Rv. 436811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - REQUISITI SUFFICIENTI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEI SOGGETTI DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - REQUISITI SUFFICIENTI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEI SOGGETTI DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
L'art. 2112 cod. civ. - che sancisce la continuazione del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda - trova applicazione ogni qual volta si verifichi trasferimento da un soggetto ad un altro di un complesso di persone e di beni organizzato per la realizzazione di un fine produttivo (ancorché questo non sia propriamente lucrativo), concretantesi nella produzione e nello scambio di beni o di servizi, prescindendo dalla qualità di imprenditore in senso tecnico di tali soggetti. (V 5317/82, mass n 423112; (V 1499/76, mass n 380241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)