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Sez. U, Sentenza n. 5317 del 14/10/1982 (Rv. 423112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ART. 2112 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE ALLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE A PRIVATI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ART. 2112 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE ALLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE A PRIVATI - INCLUSIONE.*

L'art. 2112 cod. civ., il quale prevede, in difetto di tempestiva disdetta, la continuazione del rapporto di lavoro con lo "acquirente" dell'azienda, si riferisce ad ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità del complesso imprenditoriale, il quale rimanga immutato nella sua realtà economica, indipendentemente tanto dalla qualità di imprenditore in senso stretto dei soggetti interessati, quanto dal mezzo tecnico-giuridico adottato. L'indicata norma, pertanto, nel concorso dei suddetti requisiti, può trovare applicazione anche per il rapporto di lavoro degli addetti al servizio di nettezza urbana, quando il comune, cessato il regime di concessione ad impresa privata, provveda alla gestione diretta del servizio stesso. (V 534/81, mass n 411014; (V 1499/76, mass n 380241).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)