Sez. 5, Sentenza n. 22505 del 23/05/2006 Cc. (dep. 27/06/2006) Rv. 234710 - 01
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI | Ricorso immediato - Sottoscrizione del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa e all'atto di procura ed immediatamente dopo la sottoscrizione della persona offesa - Legittimità.
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è illegittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato per carenza di sottoscrizione da parte del difensore, qualora quest'ultimo abbia apposto un'unica sottoscrizione nella duplice veste di co-ricorrente e di autenticatore, avendo la persona offesa proposto il ricorso immediato ed essendosi costituita parte civile con un unico atto comprensivo della nomina del difensore e del procuratore speciale per la costituzione di parte civile, posto che, in tal caso, deve ritenersi integrato il requisito della sottoscrizione quale richiesto dall'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000, avuto anche riguardo alla speciale struttura del ricorso che non attribuisce alla sottoscrizione esclusivi fini di autentica della firma dell'assistito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)